L'olio di oliva è un prodotto molto versatile. È conosciuto in tutto il bacino del Mediterraneo dove rappresenta da secoli un prodotto insostituibile sia nell'alimentazione che nella cura della nostra salute. L'Unione Europea nel corso degli anni ha stilato regolamenti e differenziazioni che hanno fatto della politica dell'olio di oliva una profonda evoluzione. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio e come nell'ultimo periodo ci sono stati cambiamenti nelle etichette.
Olio di oliva e Unione Europea: nuove regolamentazioni nel campo dell'etichettatura
La politica dell'UE ha come obiettivo quello di puntare alla qualità del prodotto e ad incoraggiare gli olivicoltori a soddisfare i consumatori.
Le politiche di promozione della produzione di olio nell'UE sono molto cambiate rispetto alla prima organizzazione comune di mercato del 1996. All'epoca l'Italia era l'unico produttore in una Comunità composta da 6 paesi. Le prime misure puntavano a sostenere il prezzo di mercato dell'olio di oliva offrendo un ottimo sostegno agli olivicoltori e ad incentivare la produzione di olio in lattina. Con l'adesione della Grecia, del Portogallo e della Spagna, l'Unione Europea acquistò un ruolo dominante nel commercio di olio di oliva e da qui emerse chiaramente che le norme originarie che regolamentavano dovevano essere modificate.
Nel febbraio del 1997 la Commissione europea presentò una relazione sull'esigenza di riformare la disciplina dell'olio di oliva. Individuò diverse problematiche:
- mancanza di statistiche attendibili;
- problemi riscontrati in merito al raggiungimento degli aiuti destinati ai coltivatori senza incappare in frodi;
- difficoltà di controllo sugli aiuti speciali destinati ai produttori di meno 500 kg di olio di oliva annuo.
Sarà nel 2001 che la Commissione europea effettuerà un riesame approfondito delle esigenze del settore e del mercato, tenendo conto di tutto ciò che era stato portato in esame nel 1998. La "Strategia della qualità degli oli di oliva" (2000) si concluse che:
- si produce più olio extravergine d'oliva di diversi tipi e meno olio lampante, grazie in parte al miglioramento delle tecniche di estrazione;
- nuove norme tese a migliorare produzione e commercializzazione;
- gli Stati dovrebbero finanziare programmi di miglioramento della qualità riservandovi una percentuale dell'aiuto alla produzione.
Tutto ciò è stato fatto per far sì che il settore diventi concorrenziale tramite un buon rapporto di domanda e offerta. Tra gli obiettivi infatti:
- miglioramento della qualità della produzione oleicola;
- semplificazione del regime;
- maggiore efficacia dei controlli.
Tutte le nuove norme di commercializzazione ed etichettatura degli oli di oliva contemplano disposizioni relative a imballaggio, etichettatura, presentazione e pubblicità. Il tutto per tutelare il consumatore e consentire al produttore di ottimizzare i proventi delle vendite.
Fattore chiave per aumentare la fiducia dei consumatori e quindi incrementare il mercato è proprio la qualità. Dato che l'olio di oliva è un prodotto di qualità per eccellenza, attuare una strategia della qualità è uno degli aspetti più importanti tra le tante iniziative dell'UE.
Ovviamente il compito non deve gravare solo sulle spalle della legislazione comunitaria, ma anche su produttori, frantoi, trasformatori e responsabili della vendita. L'UE sostiene campagne d'informazione e di promozione per incoraggiare il consumo di prodotti alimentari sempre più genuini e controllati.
Le novità del Regolamento (UE) 2018/1096
Da qualche mese è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento delegato (UE) 2018/1096 della Commissione, che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell'olio di oliva. A norma dell'art. 5 del Reg. di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, gli operatori hanno la facoltà di riportare diverse indicazioni facoltative sull'etichetta degli oli d'oliva e di sansa. Qual è la cosa che cambia allora?
Etichetta
«…l'indicazione dell'acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91, previsti alla stessa data.»
In apparenza sembra non cambiare nulla ma invece qualche dettaglio c'è! Devono obbligatoriamente essere indicati: acidità, perossidi, cere e assorbimento all'ultravioletto.
Campagna di raccolta
«Ai fini della presente lettera, la campagna di raccolta deve essere indicata sull'etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest'ordine. Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive.»
Il legislatore ha fatto in modo che le diciture sulle etichette siano più omogenee in materia di campagna di produzione, prevedendo due aspetti:
- campagna di commercializzazione (es. 2018/2019);
- mese e anno in cui sono state molite le olive.
Sì all'obbligo di campagna di raccolta in etichetta
«Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), debba figurare sull'etichetta degli oli d'oliva di cui alla suddetta lettera della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali. Tale decisione non impedisce la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte degli oli d'oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione. Gli Stati membri notificano tale decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.»
Quando entrerà in vigore tutto ciò?
Il regolamento 1096/2018 è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 6 agosto scorso. Solo in ambito alle caratteristiche chimiche in etichetta, il regolamento si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore, quindi dal 6 febbraio 2019.
Confezionamento ed etichettatura
Il confezionamento può essere effettuato in proprio oppure presso i frantoi oleari. Vediamo le modalità in ciascuno dei due casi, un tema che si lega direttamente alla tracciabilità di filiera dell'olio extravergine e alla fiducia del consumatore.
Confezionamento in proprio
Nel confezionamento in proprio sono necessari i seguenti requisiti:
- munirsi di Partita Iva ed emettere i relativi documenti fiscali (D.d.T. e Fattura);
- autorizzazione sanitaria del locale (rivolgersi presso l'ASL territoriale);
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, da richiedere tramite il sindacato all'ufficio dei vigili urbani);
- recarsi presso la ASL territoriale di San Severo con "planimetria" dei locali e "relazione tecnica" del processo lavorativo e delle attrezzature in uso (serbatoi, riempitrici);
- iscrizione al Registro telematico "SIAN" in maniera autonoma o presso Caf (sindacato). Questa registrazione comporta la comunicazione telematica di ogni movimento di olio entro 6 giorni dal giorno in cui è avvenuto (travaso, imbottigliamento e vendita di prodotto sfuso).
Confezionamento presso i frantoi oleari
È possibile confezionare l'olio direttamente presso i frantoi oleari, che normalmente dovrebbero essere provvisti di tutte le autorizzazioni. I frantoi hanno l'obbligo di rilasciare:
- fattura di stoccaggio;
- fattura di confezionamento ed etichettatura;
- documento di reso confezionamento da conto deposito.
Solo in questo modo sarà possibile avere la completa tracciabilità del prodotto: in questo caso il frantoio si impegna a fare tutte le comunicazioni al SIAN. Nel breve periodo questa risulta essere la strada più semplice, come raccontiamo anche parlando del percorso della certificazione dell'olio extravergine.
In entrambi i casi l'olio deve essere confezionato in contenitori di capienza massima 5 litri e provvisto di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione (per la ristorazione, tappo antirabbocco). In entrambi i casi, in proprio o in frantoio, l'olio deve essere obbligatoriamente etichettato. Le stesse logiche di trasparenza valgono, con specifiche diverse, anche per l'etichettatura dell'olio biologico e per chi vuole indicare in etichetta la provenienza pugliese del prodotto.
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