Gli adempimenti per confezionare ad etichettare l’olio extravergine biologico

normativa etichettatura olio biologico

Per l’etichettatura e la pubblicità degli alimenti ottenuti con i metodi di agricoltura biologica, le norme da seguire sono riportate nel Reg. CE n. 2092/91. La certificazione dei prodotti stabilisce la conformità dei prodotti stessi ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nonchè a quanto stabilito dalle norme e dai discplinari degli organismi di controllo riconosciuti. È opportuno ricordare che l’indicazione “conforme” può essere usata per evidenziare che si tratta di un metodo di produzione agricola, come ad esempio olive da tavola da agricoltura biologica” mentre non si può usare la denominazione “olive da tavola biologiche”. Nella descrizione del prodotto, che coincide con la “denominazione di vendita” citata dal D.L. 109/92, si può fare riferimento al metodo di produzione biologica solo se l’alimento è preparato, o importato, da un operatore sottoposto a controllo e se almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola proviene da agricoltura biologica.

Il restante 5%, e altri ingredienti di origine non agricola ammessi sono indicati nell’Allegato VI del Reg. CE n. 1935/95 (acqua, sale, aromi e/o ingredienti non prodotti o prodotti in quantità insufficiente in Europa). Per le aziende in fase di conversione, stabilita in due anni per le colture erbacee e tre anni per le colture arboree, la dicitura da riportare sarà quella di “olive da tavola in conversione all’agricoltura biologica”. Ai fini della “rintracciabilità” del prodotto, è obbligatorio menzionare sull’etichetta i seguenti aspetti:

  • il nome e il codice dell’organismo di controllo
  • il nome e/o il codice di autorizzazione alla stampa dell’etichetta preceduto dalla lettera “F”, per i prodotti freschi, e “7” per i prodotti trasformati
  • il numero e il codice di autorizzazione ministeriale.

Tutte le altre indicazioni sono stabilite dalle norme nazionali e comunitarie vigenti per l’etichettatura. Con l’esclusione delle aziende che, senza alcun condizionamento, distribuiscono (anche a proprio marchio commerciale) prodotti preparati da altre aziende regolarmente inserite nel sistema di controllo, ogni impresa che produca, trasformi o manipoli prodotti da agricoltura biologica, è tenuta a sottoporsi al controllo di un organismo autorizzato. Il primo passo per vendere “bio” consiste nella compilazione della notifica di attività di produzione con metodo biologico. Il modulo, disponibile presso le sedi degli organismi di controllo o presso gli Ispettorati Provinciali per l’Agricoltura, va trasmesso con raccomandata a/r alla Regione Puglia e fatto prevenire in copia all’organismo di controllo riconosciuto.

Assieme alla notifica le aziende di produzione agricola, attraverso il proprio consulente agronomo, devono presentare una relazione agro-ambientale, certificati o visure catastali, documentazione sul titolo di disponibilità dei terreni, estratti autentici di mappa o planimetrie con ubicazione dei fabbricati, confini e dettagli degli appezzamenti. Entro il 31 gennaio di ogni anno inoltre, occorre invariare il P.A.P. (Programma Annuale di Produzione), dove saranno indicate tutte le colture in bio destinate a ricevere i premi previsti dal Reg. CE n. 2078/92. Le aziende di trasformazione e condizionamento allegheranno le planimetrie dei locali (già inviate al Servizio repressione frodi o alle Asl territoriali), i diagrammi di flusso e una breve descrizione dei processi, delle attrezzature e degli impianti in dotazione. L’organismo concorda con l’operatore una prima visita ispettiva, nel corso della quale viene verificata la rispondenza della situazione reale con quella documentale.

Sulla scorta del verbale dell’ispezione di valutazione, la Commissione di certificazione dell’organismo ammette (o non ammette) l’azienda nel sistema di controllo, e la inserisce nel programma di ispezioni (preannunciate all’OPB o meno), e prevede il prelievo di campione da sottoporre ad analisi, presso laboratori accreditati, per la determinazione di eventuali residui di principi attivi. L’organismo di controllo è tenuto ad effettuare almeno una visita all’anno per tutta la permanenza dell’azienda nel sistema di controllo; la stessa può richiedere all’organismo il certificato di produzioni (per commodities o semilavorati) o autorizzazione alla stampa delle etichette (per i prodotti confezionati). Inoltre con il nuovo Reg. n. 331/2000 della Commissione Europea (con modifica dell’allegato V del Reg. CE n. 2092/91), è stato istituito il logo comunitario “Bio”, che rappresenta un marchio di garanzia dei metodi di produzione biologica di prodotti agricoli e derrate alimentari.

L’obiettivo è quello di garantire al consumatore, l’autenticità e l’identificazione del prodotto che deve essere contraddistinto, in quanto assoggettato al regime di controllo, dalla fase della produzione a quella della commercializzazione, conformemente al disciplinare relativo al metodo di produzione biologico.

Articolo scritto da Nazzario D’Errico e Francesco Scalzo

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