Il disciplinare per la produzione di olio extra vergine d’oliva biologico
Per la produzione di olio extra vergine d’oliva ottenuto con metodi di agricoltura biologica, il Reg. CE n.2092/91 prevede, per ogni fase di lavorazione, i seguenti adempimenti:
Lavaggio delle olive
Prima della frangitura è consentito con sola acqua potabile
Estrazione
In tutte le fasi del ciclo di lavorazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- la temperatura della pasta non deve superare i 37°C
- durante la gramolatura è consentito solo l’uso di acqua potabile;
- tutti i materiali impiegati nel ciclo di lavorazione non devono cedere molecole di sintesi.
Enzimi
È vietato il loro utilizzo.
Separazione
Con centrifughe verticali.
Vasi oleari
In cemento o rivestiti con piastrelle vetrificate o in terracotta o un acciaio inox. Sono vietati i vasi in vetroresina.
Recipienti per l’immissione al consumo
Ammessi recipienti in vetro, preferibilmente scuro, e in terracotta con tappi a norma di legge. Le operazioni di confezionamento devono garantire la completa separazione da altri prodotti non bio.
Etichette
Indicare la zona di produzione delle olive, il frantoio e la ditta di imbottigliamento nonchè l’anno di produzione. Indicare inoltre il tipo di molitura utilizzata.
Tagli
Sono consentiti; se gli oli provengono da zone diverse deve essere indicato sull’etichetta. Se avviene il taglio tra oli o olive in conversione e biologiche, il prodotto ultimo sarà dichiarato in “conversione”.
Articolo scritto da Nazzario D’Errico e Francesco Scalzo






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