Il disciplinare per la produzione di olio extra vergine d’oliva biologico

disciplinare produzione olio biologico

Per la produzione di olio extra vergine d’oliva ottenuto con metodi di agricoltura biologica, il Reg. CE n.2092/91 prevede, per ogni fase di lavorazione, i seguenti adempimenti:

Lavaggio delle olive                           

Prima della frangitura è consentito con sola acqua potabile

Estrazione                                             

In tutte le fasi del ciclo di lavorazione devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • la temperatura della pasta non deve superare i 37°C
  • durante la gramolatura è consentito solo l’uso di acqua potabile;
  • tutti i materiali impiegati nel ciclo di lavorazione non devono cedere molecole di sintesi.

Enzimi                                                

È vietato il loro utilizzo.

Separazione                                          

Con centrifughe verticali.

Vasi oleari                                            

In cemento o rivestiti con piastrelle vetrificate o in terracotta o un acciaio inox. Sono vietati i vasi in vetroresina.

Recipienti per l’immissione al consumo

Ammessi recipienti in vetro, preferibilmente scuro, e in terracotta con tappi a norma di legge. Le operazioni di confezionamento devono garantire la completa separazione da altri prodotti non bio.

Etichette

Indicare la zona di produzione delle olive, il frantoio e la ditta di imbottigliamento nonchè l’anno di produzione. Indicare inoltre il tipo di molitura utilizzata.

Tagli

Sono consentiti; se gli oli provengono da zone diverse deve essere indicato sull’etichetta. Se avviene il taglio tra oli o olive in conversione e biologiche, il prodotto ultimo sarà dichiarato in “conversione”.

Articolo scritto da Nazzario D’Errico e Francesco Scalzo

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