Olio extra vergine di oliva sfuso: cos’è e quali sono le normative che regolano la vendita?
Acquistare l’olio extravergine di oliva sfuso mediante macchine self service è possibile, ma ci sono alcuni accorgimenti di cui deve tener conto sia il consumatore che il venditore. Vediamo quali.
Vendita olio sfuso: le macchine self service
La vendita di olio extravergine di oliva sfuso prevede, a tutela del consumatore e della qualità del prodotto finale, che le macchine erogatrici dell’olio o comunque i recipienti dove lo stesso è contenuto, siano sottoposte continuamente ad una scrupolosa procedura di controllo, atta a verificare il pieno rispetto delle procedure antifrode e antisofisticazione.
E’ risaputo che i migliori grossisti di olio extravergine di oliva sfuso dello “stivale” sono quelli che operano in Puglia. Per loro tali procedure, normative e restrizioni non rappresentano un disagio bensì quasi una manna dal cielo, poiché concorrono a certificare l’eccellenza degli oli pugliesi, a infondere prestigio e credibilità al prodotto finale.
Le regole dettate dalla normativa invece tutelano tanto il consumatore quanto il produttore e distributore, perché certificano che il prodotto che quest’ultimo vi sta vendendo è un’eccellenza del territorio, un olio extravergine d’oliva d.o.c come solo quello dei frantoi pugliesi è in grado di essere.
L’installazione di una macchina self service per l’erogazione di olio sfuso configura il locale del produttore come deposito per imbottigliamento, dal punto di vista giuridico-normativo, con tutte le conseguenze igenico-sanitarie e di rapporti con l’Asl (eventuali integrazioni Scia ecc). Prima della vendita, infatti, ci sarà il confezionamento, ad opera della macchina self service, con conseguente obbligo della registrazione dell’imbottigliamento entro il sesto giorno dall’operazione. Il produttore, quindi, dovrà effettuare una doppia registrazione: confezionamento e solo dopo vendita al cliente finale.
Qual è la normativa che regola la vendita?
I recipienti che contengono l’olio extravergine d’oliva destinato alla vendita diretta devono rispettare rigorosamente tutte le norme di igiene dettate dal ministero della Salute. Per la medesima ragione, tali contenitori devono essere tutti numerati e codificati, al fine di garantire una loro chiara ed univoca identificazione.
Per garantire l’integrità dell’olio extravergine d’oliva, evitando che possa inacidirsi, tali recipienti devono inoltre essere sigillati dopo il loro riempimento. Ovviamente, al fine di preservare la qualità e l’integrità del prodotto finale, non soltanto i recipienti ma anche le tubazioni dove scorre l’olio in fase di riempimento prima e erogazione poi devono essere costantemente controllate e pulite in maniera scrupolosa e con estrema cura. Del resto le normative igienico – sanitarie che disciplinano la materia sono rigide e intransigenti ed un venditore serio e qualificato dovrà rispettarle alla lettera.
La vendita diretta dell’olio extravergine d’oliva è il passaggio successivo all’operazione di imbottigliamento.
Anche in tal caso la normativa vincola il grossista a comunicare, al fine di procedere all’apposita registrazione, tanto il numero di bottiglie confezionate (questo deve avvenire non oltre il sesto giorno dall’imbottigliamento), quanto anche il numero di quelle successivamente vendute ai clienti. Il report delle vendite può essere tranquillamente cumulativo, e va effettuato con cadenza settimanale.
Sempre in virtù delle disposizioni igienico – sanitarie, la normativa vieta che sia il cliente finale in prima persona ad effettuare l’imbottigliamento dell’olio extravergine d’oliva in fase d’acquisto. L’utente è abilitato esclusivamente al prelievo delle bottiglie già correttamente confezionate dal grossista in precedenza, sigillate ed etichettate.
Ovviamente, se lo desidera, può comunque assistere personalmente a tutta la filiera di tali procedure, sia per ulteriore garanzia del pregio dell’olio extravergine d’oliva che sta acquistando sia anche perché la routine del confezionamento dell’olio ha sempre e comunque il suo fascino.
Se nel punto vendita si riempie un contenitore vuoto (di plastica o vetro nuovo) e viene riempito con OEVO Certificato prelevato da un Fustino Inox ETICHETTATO da Produttore, pesato e chiuso /sigillato con lo scontrino fiscale adesivo sul tappo: sarebbe consentito? chi deve autorizzarlo?ASL? NAS?