Agricoltura biologica: quali sono le normative?
Con il termine di agricoltura biologica, conosciuta anche come organica e/o ecologica, si definisce un metodo di produzione agricola basato su una gestione equilibrata dell’ecosistema, che tende a mantenere e valorizzare la biodiversità e l’attività biologica del suolo senza l’utilizzo, nelle fasi del processo produttivo, di sostanze chimiche di sintesi che possono alterare significativamente l’habitat naturale e/o influire negativamente sulla salubrità e genuinità degli alimenti.
L’obbiettivo prioritario è quello di perseguire un più corretto rapporto fra territorio e ambiente, nel rispetto del naturalità e della stagionalità di ogni coltura, utilizzando nel miglior modo possibile le energie rinnovabili, valorizzando al massimo le risorse territoriali, ambientali e naturali e prevenendo gli effetti negativi sulla salute dell’uomo. I metodi di agricoltura biologica sono regolamentati da un disciplinare che contempla le norme di produzione , i requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali che devono essere rispettate dal produttore, preparatore o importatore certificato. Il documento normativo recepisce quanto previsto dal Reg. CE n.2092/91 redatto per facilitare la lettura da parte degli operatori assoggettati, ma non sostituisce i testi dei regolamenti comunitari, delle leggi nazionali e regionali di ogni Paese membro. L’operatore risponde agli Organismi di Certificazione e Controlli, accreditati dalle Autorità competenti, di ogni irregolarità che dovesse essere riscontrata nel corso delle attività di sorveglianza.
Campo di applicazione
Il Disciplinare di produzione, come indicato dall’art. 1, si applica ai prodotti sotto indicati allorquando vengono commercializzati con le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico:
- i prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati ottenuti e controllati secondo le norme contenute nel Reg. CE n.2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana composti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale;
- i mangimi in generale, quelli composti per gli animali e le materie prime per mangimi non compresi nella lettera a.
Le norme di produzione
Il metodo di agricoltura biologico implica, per la produzione dei prodotti vegetali agricoli e animali non trasformati indicati dall’art.1 del Reg. CE n.2092/91, il rispetto dei seguenti adempimenti:
- devono essere osservate almeno le disposizioni dell’allegato I e, se del caso, le relative modalità di applicazione;
- soltanto i prodotti costituiti dalle sostanze menzionate nell’allegato I o elencate nell’allegato II possono essere utilizzati come prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti del terreno, mangimi semplici e composti, materie prime e additivi per mangimi, sostanze impiegate nell’alimentazione degli animali di cui alla Direttiva 82/41/CEE. Possono essere utilizzati solo alle condizioni specifiche stabilite negli allegati I e II nella misura in cui la corrispondente utilizzazione è autorizzata nell’agricoltura generale dello Stato membro in virtù delle disposizioni comunitarie;
- sono utilizzati soltanto sementi o materiale vegetativo prodotti con il metodo di agricoltura biologica di cui al paragrafo 2;
- non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi, ad eccezione dei medicinali veterinari;
- i materiali di riproduzione vegetativa e le segmenti devono essere ottenuti senza l’impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi.
Articolo scritto da Nazzario D’Errico, Francesco Longo, Francesco Scalzo
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